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Istanza accesso civico generalizzato Monitora PA

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N° Protocollo Istanza: 
3644
Data di protocollo istanza: 
Lun, 09/19/2022
Tipologia di Accesso: 
generalizzato
Oggetto della richiesta: 
Istanza Accesso civico generalizzato presentata da Monitora PA dott. F. Pietrosanti 1. “copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”; 2. ”copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall’Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022”; 3. “copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell’istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”; 4. “copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell’utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istituto in indirizzo”; 5. “copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all’eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istituto in indirizzo”; 6. “copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all’acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istituto in indirizzo”.
Presenza di controinteressati: 
SI
Esito: 
Istanza non accolta
Data del provvedimento: 
Sab, 10/15/2022
Sintesi Accoglimento/Diniego: 
Con riguardo al punto n. 1, si segnala che la richiesta presentata appare troppo onerosa coinvolgendo servizi erogati anche da altri enti pubblici e amministrazioni con cui la scuola interagisce (come l’amministrazione centrale del Ministero dell’Istruzione). Inoltre, la richiesta copre un periodo di tre anni scolastici, con la conseguenza di apparire esorbitante rispetto allo scopo e rischiando di cagionare una paralisi all’attività scolastica. In merito al punto n. 2, si richiama il provvedimento del 26 marzo 2020, con cui il Garante per la protezione dei dati personali ha voluto fornire una serie di chiarimenti in merito all’utilizzo dei sistemi di didattica a distanza e dei registri elettronici. In particolare, il Garante, con riferimento alle valutazioni di impatto ha affermato che “la valutazione di impatto, che l’art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. La DPIA, quindi, è obbligatoria in casi specifici e normati, tra i quali non ricadono i trattamenti di dati in ambito scolastico, non effettuando la scuola nessuno dei trattamenti di cui alle lettere a), b) e c) del suddetto articolo (trattamenti automatizzati (punto a), né su larga scala (punto b) né sistematici (punto c). L’istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. In merito al punto n. 3, si rappresenta che l’Istituto non fa uso di applicativi aggiuntivi complessi non confacenti ad un ambiente scolastico. L'utilizzo delle piattaforme multimediali si è sempre indirizzato verso l'ottenimento di uno strumento efficace e complementare delle attività di didattica, così come ricordato dalla nota del Garante Italiano in data 26 marzo 2020. L’istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. Con riguardo al punto n. 4, come già rappresentato in riscontro alla richiesta di cui al punto n. 2, si evidenzia che l’art 35 GDPR prevede precisi casi in cui è necessaria la DPIA. Tra questi non rientrano quelli in esame. Inoltre, si rammenta che il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato un elenco esemplificativo (non esaustivo) dei trattamenti soggetti a DPIA (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9058979) e, tra questi, non sono presenti quelli citati nella richiesta pervenuta. L’istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. I n merito al punto n. 5, le software house sono scelte a livello Ministeriale. L’eventuale necessità di DPIA è stata quindi esaminata centralmente dal Ministero competente. L’istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documento prodotto e sottoscritto da soggetto terzo e non nella disponibilità della scuola. Per quanto concerne i servizi relativi alla Piattaforma DDI (Messaggistica, videoconferenza, etc.), si rappresenta che anche in questo caso la valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) non ricade in questa ipotesi, e ciò in quanto gli istituti scolastici non effettuano trattamenti automatizzati (punto a art. 35, comma 3 GDPR), né su larga scala (punto b, art. 35 comma 3 GDPR) né sistematici (punto c art. 35, comma 3 GDPR). L’istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. In riscontro al punto n. 6, si rileva come la normativa che regola gli acquisti da parte delle scuole richiama non solo l’applicazione del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) ma anche del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/16) e del regolamento di contabilità delle scuole (Decreto 28 agosto 2018, n. 129), i quali non indicano alcun chiaro obbligo di conservare agli atti della scuola valutazioni comparative per acquisti sotto-soglia. L’istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. Oltre a quanto suesposto si ritiene di non poter accogliere la richiesta per i seguenti motivi: come insegna la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis Consiglio di Stato, sez.III, 25.01.2021 n. 495), se da un lato l’interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall’altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ...., pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Avendo carattere eminentemente esplorativo, laa richiesta difetta pertanto di quella base di concretezza necessaria per essere accolta; dall’istanza in esame, si evince che la mole dei documenti oggetto di ostensione obbligherebbe l’Istituto a fornire numerosissime pagine, senza, peraltro, che la predetta richiesta sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità. Infine, la richiesta, così sproporzionata e abnorme, viene espressamente qualificata come inammissibile dalla recente giurisprudenza del massimo consesso di giustizia amministrativa (si veda la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 10/2020), in quanto comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo a interferire con il buon andamento dell’amministrazione stessa.
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