Oggetto della richiesta:
Richiesta accesso civico generalizzato IDEALSERVICE srl
formale richiesta di “accesso civico generalizzato” per l’attuale procedura di gara per la concessione del servizio di ristoro tramite distributori automatici, e per quella precedente.
E' stato richiesto di poter visionare ed estrarre “copia dei singoli atti della procedura”, “il contratto stipulato con l’aggiudicataria”; pagamenti del canone di concessione “con la relativa documentazione fiscale dettagliata” e copia integrale delle offerte pervenute per le gare menzionate (inclusi patto d’integrità e DGUE se presenti).
Presenza di controinteressati:
SI
Sintesi Accoglimento/Diniego:
per quanto di nostra competenza, abbiamo sempre dato adeguata pubblicità a tutte le fasi dell’iter procedimentale funzionale al conferimento dell’appalto di cui in oggetto tramite pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell’ente;
la vostra spettabile società non ha partecipato alla procedura di gara, pertanto non è ravvisabile un interesse concreto e attuale, ai sensi della l. 241/1990, che avrebbe legittimato ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell’aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara, purché tale istanza non si traduca in una generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale;
Precisiamo inoltre che, presso la scrivente istituzione scolastica, alla data odierna non è in corso “procedura di gara per la concessione del servizio di ristoro tramite distributori automatici”. Qualora venisse avviata, rispetteremo come normato il principio di trasparenza della Pubblica Amministrazione.
Nella comunicazione, si fa riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato sez. III n. 3780/19 del 05/06/2019, precisamente al “consentire l’accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione, a chiunque, prescindendo da un interesse manifesto”. Tuttavia, in data 16/12/2019, con ordinanza pubblica, lo stesso Consiglio di Stato sez. III, ha sollevato l’attenzione dell’Adunanza Plenaria su una serie di complesse questioni in merito all’argomento, divenuto, peraltro, oggetto di contrasti giurisprudenziali (v. sentenza Cons. Stato n. 10/2020).
Più precisamente:
i. In via preliminare, si rammenta che il Consiglio di Stato con la predetta pronunzia non ha affatto riconosciuto un diritto di accesso indiscriminato agli atti in favore dei terzi (si cita testualmente): “sarà così possibile e doveroso evitare e respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate e cioè tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche (v. sul punto, Circolare FOIA n. 2/2017, par.7, lett. D; Cons. St., Sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702), contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richiesta massive plurime che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi”;
ii. la disciplina dell’accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all’art. 53 del d.lgs.50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l’eccezione del comma 3 art. 5-bis del d.lgs n. 33 del 2013 in combinato disposto con l’art. 53 e con le previsioni della l. n. 241 del 1990, che non esenta in toto la materia dall’accesso civico generalizzato, ma resta ferma la verifica della compatibilità dell’accesso con le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza;
L’ostensione documentale non può pertanto essere finalizzata all’esercizio di un controllo dell’operato dell’amministrazione, allo scopo di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati, atteso che l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi deve essere comparato con altri interessi rilevanti, tra cui quello dell’amministrazione a non subire eccessivi intralci nella propria attività gestoria, presidiata anche a livello costituzionale (in termini Cons. Stato, V, 25 settembre 2006, n. 5636 e ribadito recentemente dal TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, con sentenza del 3 dicembre 2021, n° 501).
Sulla base di quanto sopra esposto, anche alla luce delle discordanti pronunce giurisprudenziali emerse e che abbiamo citato, riteniamo di non poter consentire l’accesso senza prima riferirci all’Avvocatura generale dello Stato di Brescia per una consulenza giuridica, in quanto essendo organo consultivo per la P.A. cui fare riferimento, riteniamo doveroso attendere parere dello stesso prima di dar seguito alla vostra richiesta.
Pervenuto quest’ultimo sarà nostra cura darvene opportuna comunicazione.